Per le erogazioni in denaro, è possibile avvalersi, in alternativa, di una delle seguenti agevolazioni:
a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
b) deducibilità, ma solo per le erogazioni in denaro, dal reddito di impresa dichiarato nella
misura massima del 2% del reddito di impresa dichiarato.
RIFERIMENTO NORMATIVO
D.L. 35/2005 – art. 14, comma 1 – e successive modificazioni e integrazioni
TUIR – art. 15, comma 1, lett. i-bis)
FONTE – AGENZIA DELLE ENTRATE